Il distacco dal riscaldamento centralizzato condominiale è da sempre una delle ragioni per cui sorgono liti condominiali.
Prima dell’entrata in vigore della “riforma del condominio” non era possibile distaccarsi dal riscaldamento centralizzato, se non con l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini.
Dal 18 giugno 2013 (data in cui è entrata in vigore la legge n. 220/2012), finalmente il condòmino può scegliere autonomamente e senza il consenso degli altri condomini, di diventare termo-autonomo.
Colui che decide di staccarsi deve però dimostrare che sussistano le seguenti condizioni:
– Che dal distacco del riscaldamento non derivi uno squilibrio termico pregiudizievole all’impianto
– E che non derivi un aggravio di spese per coloro che continuino ad usufruire dell’impianto
Ne consegue che, se il condomino che vuole staccarsi non è in grado di provare che il distacco voluto, non comporta alcun aggravio nei termini di cui sopra agli altri condomini, egli non potrà rendersi autonomo.
La prova della situazione deve essere fornita con una perizia, non è invece necessario, come per la trasformazione dell’intero impianto termico, il deposito in Comune di un progetto insieme alla denuncia di inizio lavori.
Anche la giurisprudenza, prima ancora della riforma, ha ritenuto legittimo il distacco dal riscaldamento centralizzato unilaterale, tuttavia ha anche chiarito che, rimane fermo l’obbligo per il rinunziante, al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si è trasformato in una riduzione delle spese di servizio di cui continueranno a godere gli altri condomini.
Colui che ha rinunciato al riscaldamento centralizzato, sarà sempre obbligato al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, nonché per la sua conservazione e messa a norma.
E’ necessario tener conto anche di quanto disposto dall’art. 4 comma 9 del D.P.R. n. 59/2009, ai sensi del quale, negli edifici con più di quattro unità abitative e per potenze del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kw, è preferibile mantenere gli impianti centralizzati laddove già esistenti.
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3 commenti su “Distacco dal riscaldamento centralizzato: ecco come funziona”